Normative-cosa devo fare per essere in regola con la legge
Finalmente ho deciso di tenere delle api in giardino! Cosa devo fare per essere in regola con la legge?
Legge 24 dicembre 2004, n.313
La legge (LEGGE 24 dicembre 2004, n.313) ci dice che l’apicoltura consiste nella conduzione zootecnica delle api.
E’ quindi considerata attività agricola anche se non è connessa direttamente alla gestione del terreno.
L’apicoltura è un’attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale.
E’ finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche.
Si riferisce alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
Si stabilisce che i seguenti prodotti derivati dall’apicoltura sono prodotti agricoli:
miele, cera d’api, pappa reale, polline, propoli, veleno d’api, api e api regine, idromele e aceto di miele
Ci vengono fornite anche le seguenti definizioni:
a) arnia: il contenitore per api;
b) alveare: l’arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno.
Viene specificato che chiunque detiene e conduce alveari è apicoltore.
Quindi anche noi che vogliamo “solo” tenere qualche arnia per hobby siamo considerati a tutti gli effetti apicoltori. Come tali abbiamo l’obbligo di rispettare le leggi.
In quanto apicoltori questa legge ci obbliga a denunciare i nostri apiari ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente.
Si tratta del distretto veterinario dell’azienda sanitaria del vostro luogo di residenza, non del luogo dove collocherete le vostre api (nel caso fosse diverso).
Questa denuncia consiste nella compilazione di alcuni moduli che vi verranno forniti dall’ASL e oltre ai vostri dati anagrafici, dovrete indicare:
il luogo esatto di collocazione del vostro apiario (potete usare la localizzazione gps di google),
quante arnie avete e di che sottospecie (ligustica, sicula, carnica..),
se siete imprenditori o hobbisti (produzione per autoconsumo) e
se siete apicoltori stanziali o nomadi.
Perché dobbiamo comunicare alla ASL queste informazioni?
Decreto 4 dicembre 2009
In base al decreto 4 dicembre 2009 la ASL provvederà a comunicare queste informazioni all’anagrafe apistica. Quest’ultima è il sistema di identificazione e registrazione degli apicoltori e degli apiari.
Tutti questi dati confluiranno nella BDA (banca dati dell’anagrafe apistica). L’anagrafe zootecnica gestisce la BDA.
Decreto 11 agosto 2014
La denuncia va fatta entro 20 giorni dall’inizio dell’attività di apicoltura (decreto 11 agosto 2014). La ASL assegnerà un codice identificativo nazionale. Ogni anno, tra l’ 1 novembre e il 31 dicembre deve essere aggiornata la consistenza e la dislocazione degli apiari.
Per questo aggiornamento possiamo delegare l’ASL o un’associazione di categoria di cui facciamo parte.
L’ultima cosa da fare per essere in regola è quella di esporre presso il nostro apiario un cartello identificativo resistente agli agenti atmosferici.
Le dimensioni devono essere almeno equivalenti al formato A4. Deve esserci scritto “anagrafe apistica nazionale – decreto ministeriale 4 dicembre 2009” e il codice identificativo univoco dell’apicoltore.
Questo “cartello” vi viene fornito dall’ASL nel momento in cui vi comunica il vostro codice apicoltore. Sarà sufficiente stamparlo in formato A4 e plastificarlo.
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